Articolo 742. Spese non soggette a collazione.
Non sono soggette a collazione le spese di mantenimento e di
educazione e quelle sostenute per malattia, né quelle ordinarie fatte
per abbigliamento o per nozze.
Le spese per il corredo nuziale e quelle per l’istruzione artistica o
professionale sono soggette a collazione solo per quanto eccedono
notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni
economiche del defunto.
Non sono soggette a collazione le liberalità previste dal secondo
comma dell’articolo 770.
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