Articolo 808. Effetti nei riguardi dei terzi.
La revocazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli non
pregiudica i terzi che hanno acquistato diritti anteriormente alla
domanda, salvi gli effetti della trascrizione di questa.
Il donatario, che prima della trascrizione della domanda di
revocazione ha costituito sui beni donati diritti reali che ne
diminuiscono il valore, deve indennizzare il donante della diminuzione
di valore sofferta dai beni stessi.
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