Accollo

 

 

Video, accollo

nozione
(art. 1273 c.c.)


 

 

Come si vede l'accollo è stipulazione tra debitore e terzo cui è estraneo il creditore; la dottrina ritiene, in maggioranza, trattarsi di contratto a favore del terzo.

L'accollo non coinvolge nella sua stipulazione il creditore, che può rimanerne estraneo, oppure dichiarare di voler profittare dell'accollo, cioè aderire al contratto stipulato tra le parti originarie;
In tal caso bisogna verificare le condizioni del contratto di accollo, perché può accadere che tale contratto prevedeva espressamente la liberazione del debitore originario, oppure nulla diceva al riguardo.
di conseguenza:

  1. se era prevista la liberazione del debitore originario, questi è liberato dalla adesione del creditore;

  2. se non era prevista la liberazione del debitore originario, questi non è liberato dalla adesione del creditore, ed è obbligato in solido con l'accollante, ma il creditore potrebbe comunque dichiarare espressamente di volerlo liberare; con tale dichiarazione si ottiene la liberazione dell'accollato.

L'accollante potrà opporre al creditore tutte le eccezioni fondate sul contratto di accollo, ma ci chiediamo cosa può accadere se il creditore dichiara di non volere aderire alla stipulazione; in tal caso l'accollo avrà solo efficacia interna, nel senso che il creditore si rivolgerà al debitore originario per l'adempimento, ma quest'ultimo, in base al contratto di accollo, potrà rivolgersi all'accollante affinché gli fornisca i mezzi per l'adempimento.

Come visto l’accollo può essere anche liberatorio, ma cosa accade se dopo l’accollo l’accollante  diviene insolvente?
Accade che il creditore non avrà azione contro l’accollato, salvo che ne abbia fatto espressa riserva e sempre che il delegato non fosse insolvente già al tempo in cui ha contratto l’obbligazione nei confronti del creditore accollatario (art. 1274 c.c. comma 3), ma solo quando la liberazione dell’accollante era condizione espressa del contratto di accollo.

Vediamo ora alcune regole comuni alla delegazione, espromissione e accollo.
Nei casi in cui il creditore libera il debitore originario, si estinguono anche le garanzie che erano annesse al credito, a meno che colui che le ha prestate non acconsente in modo espresso a mantenerle (art. 1275 c.c.).
Sempre in tema di garanzie può accadere che la nuova obbligazione assunta dal debitore sia nulla o annullata, e era accaduto che il creditore aveva liberato il debitore originario. In questo caso l’obbligazione originaria del vecchio debitore rivive, ma il creditore non potrà più avvalersi delle garanzie che erano state prestate da terzi (art. 1276 c.c.).

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