Acque private

Le acque, di regola, non appartengono a privati, ma al demanio.

L'art. 822, secondo cui: "Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia le opere destinate alla difesa nazionale"

Le acque pubbliche sono poi dal r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, dalla legge. 27 dicembre 1953, n. 959 e dal  d. lgs. 12 luglio 1993, n. 275 e dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36
 

La disciplina combinata di dette norme rende pubbliche tutte le acque superficiali e sotterranee.
La disciplina del codice assume, quindi, carattere residuale per i pochi casi non considerati dalla legge in merito alle acque pubbliche.

In generale, e in estrema sintesi e rimandano alla lettura degli articoli del codice per un approfondimento, possiamo affermare che:

  1. il proprietario del suolo ha il diritto di utilizzare le acque in esso esistenti.
  2. questo diritto si esplica, in caso di acque sotterranee, nella possibilità di portarle in superficie, con le limitazioni, però, stabilite dall'art. 911 c.c.
  3. il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l'opera dell'uomo, senza che il proprietario del fondo inferiore possa opporvisi.
  4. se le sponde o gli argini che servivano di ritegno alle acque siano stati in tutto o in parte distrutti o atterrati, il proprietario del fondo dove si siano verificati detti eventi è tenuto a ripararli o a costruirli.
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