Affidamento a un solo genitore

Come abbiamo visto il giudice cerca sempre di affidare il figlio a entrambi i genitori, ma se ritiene, motivando la sua decisione, che l’affidamento condiviso sia contrario all’interesse del minore, lo affida a un solo genitore (art. 337 quater).

Questa eventualità, cioè l’affidamento esclusivo, può essere chiesto da ogni genitore in qualsiasi momento. Questo genitore deve sostenere, se vuole che il giudice prenda in considerazione la sua richiesta, che  l’affidamento condiviso sia contrario all’interesse del minore, ma si tratta di una richiesta che può avere delle ripercussioni proprio sul genitore che l’ha avanzata.

Se la domanda è accolta, non ci saranno problemi per il genitore che l’ha avanzata, ma se è respinta, perché  manifestamente infondata, il giudice può considerare il suo comportamento  ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, e potrebbe anche condannarlo al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. oltre alle spese del procedimento.

Ma poniamoci una domanda: se è stato deciso l’affidamento esclusivo, chi sarà il titolare della responsabilità genitoriale?

Ci risponde il terzo comma dell’art. 337 quater, secondo il quale questa è esercitata in via esclusiva al genitore affidatario, che però deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Le decisioni di maggiore interesse per i figli sono prese da entrambi i genitori, ma anche qui il giudice potrebbe decidere diversamente, magari attribuendo il potere di prendere tali decisioni al solo affidatario.

In ogni caso il genitore a cui i figli non sono affidati, ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

Ricordiamo, infine, che le decisioni sull’affidamento, come accade per la generalità dei provvedimenti di volontaria giurisdizione, non passano in giudicato, tanto che l’art. 337 quinquies permette sempre la richiesta di revisione al giudice.

Fino ad ora ci siamo occupati di figli minorenni, ma se la coppia che ha visto terminare il suo rapporto ha figli maggiorenni quali saranno i loro diritti?

L’art. 337 septies ne distingue due categorie:

  • figli maggiorenni non indipendenti economicamente e non affetti da handicap grave: Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in loro favore il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto.
  • figli maggiorenni affetti da handicap grave: si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.

 

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