Affidamento dei minori

nozione

è l'istituto di natura assistenziale con il quale si vuole ricostruire un adeguato ambiente familiare
al minore che ne sia temporaneamente privo

Ci occupiamo in questa sede dell'affidamento previsto dalla legge n. 184 del 1983 che, come negli altri casi dove è previsto l'affidamento, tende a salvaguardare l'interesse del minore ad avere chi si occupi del suo mantenimento, educazione ed istruzione.
A conferma di questo spirito che ha animato il legislatore all'art. 2  l. 184\83 dispone che:

Il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato ad un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, o ad una persona singola, o ad una comunità di tipo familiare, al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione.

Alla presenza delle condizioni previste dall'art. 2 si attiverà la procedura che porterà all'affidamento.
Vediamola nella sottostante tabella

 

 

Nel provvedimento che dispone l'affidamento si deve indicare:

Occupiamoci, ora, della figura dell'affidatario.

chi può essere affidatario

1. Famiglia; 2. Persona singola; 3. Comunità di tipo familiare

diritti

  1. esercizio della potestà dei genitori in quanto compatibile con la sua qualità di affidatario
  2. può ricevere, previo provvedimento del giudice, gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore 

obblighi

L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore, provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione

Trascorso il periodo previsto per l'affidamento il minore potrà tornare presso la sua famiglia oppure si avvierà la procedura di adozione.

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