Affiliazione commerciale (franchising)

nozione
(art. 1 l.  )

è il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all'altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l'affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi

La legge 6 maggio 2004, n. 129, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2004, n. 120,ha regolato il contratto di affiliazione commerciale, comunemente denominato " franchising", che entra, quindi, a far parte nel novero dei contratti tipici. Si tratta di un contratto nato in America negli anni '50, molto diffuso anche in Italia.
Per comprendere questo tipo di contratto partiamo da un esempio non lontano da quanto accade nella realtà.

Poniamo il caso che una grande casa di di fast food americana decide di aprire in Italia una serie di punti di ristorazione, ma, invece di provvedere direttamente alla gestione di queste attività, decide di stipulare una serie di contratti con singoli operatori della ristorazione in modo che vi provvedano loro direttamente.
Le "paninoteche", non sono della casa di fast food, ma dei singoli operatori della ristorazione, giuridicamente e economicamente indipendenti;
questi imprenditori, quindi, provvederanno essi stessi all'acquisto delle materie prime ( carni, salse etc.), ai dipendenti etc;
sino a questo punto non si comprende il vantaggio che scaturisce dal contratto stipulato tra la casa di fast food e i singoli imprenditori, cioè il contratto di affiliazione commerciale.
In realtà è vero che i singoli imprenditori sono autonomi, ma vendono il loro prodotto seguendo le indicazioni della casa americana, che gli indica come cucinare i cibi, come vestire i dipendenti, quali materiali usare, ma non solo; la casa di fast food permette al singolo imprenditore di usare la sua insegna e il suo marchio, gli mette a disposizione il suo 
know-how, e lo inserisce nella sua rete commerciale, tanto che il consumatore sa di trovare in qualsiasi punto di ristorazione sparso sul territorio la stessa qualità e la stessa organizzazione.
In cambio di cosa la casa di fast food concede tutto questo? In cambio di un corrispettivo che l'imprenditore gli versa al momento dell'ingresso nella rete di ristorazione, e di un'altra somma commisurata al giro d'affari che sarà in grado di produrre.

Questo esempio ci fa ben comprendere che cos'è l'affiliazione commerciale, poiché abbiamo come parti contrattuali:

L'oggetto dei contratto di affiliazione, come intuiamo dalla definizione, è quindi vastissimo. La legge detta il contenuto minimo del contratto che potrebbe prevedere anche altre condizioni che consentano all'affiliato di meglio svolgere il suo compito, come, ad esempio, l'interevento dell'affiliante presso le banche per facilitare la concessione di prestiti all'affiliato per permettergli di iniziare l'attività.

Rimanendo alla disciplina legislativa, vediamo quale può essere l'oggetto dell'affiliazione commerciale.

oggetto del contratto di affiliazione commerciale

svolgimento di un'attività dell'affiliato consistente in

sfruttamento di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne dell'affiliante
sfruttamento di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale dell'affiliante

Come già ricordato, l'attività dell'affiliato non dev'essere isolata, ma inserita in una rete di affiliati della stessa casa di affiliazione, tutti, ovviamente indipendenti da questa.
Accanto a questa forma di affiliazione commerciale, che potremmo definire secondaria, ne esiste un'altra prevista dall'art. 2 definita "affiliazione commerciale principale".

affiliazione commerciale principale
un'impresa concede all'altra, giuridicamente ed economicamente indipendente dalla prima, dietro corrispettivo, diretto o indiretto, il diritto di sfruttare un'affiliazione commerciale allo scopo di stipulare accordi di affiliazione commerciale con terzi
contratto con il quale l'affiliato, in un'area di sua disponibilità, allestisce uno spazio dedicato esclusivamente allo svolgimento dell'attività commerciale riconducibile all'affiliante

Per entrambi i tipi di affiliazione si applicano le stesse regole previste dalla legge che, ripetiamo, ha tipizzato questo tipo di contratto.
Vediamo, quindi, quali sono queste regole che le parti devono necessariamente osservare.

forma del contratto il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità. Deve avere, inoltre, un contenuto minimo previsto dalla legge
durata del contratto può essere a tempo indeterminato, ma se è a tempo determinato l'affiliante dovrà comunque garantire all'affiliato una durata minima sufficiente all'ammortamento dell'investimento e comunque non inferiore a tre anni. E' fatta salva l'ipotesi di risoluzione anticipata per inadempienza di una delle parti
obblighi dell'affiliante  l'affiliante deve fornire una serie d'informazioni all'affiliato in modo che questi possa rendersi chiaramente conto dell'attività che andrà a svolgere(art. 4)
obblighi dell'affiliato non può trasferire la sede, qualora sia indicata nel contratto, senza il preventivo consenso dell'affiliante, se non per causa di forza maggiore.
Sull'affiliato incombe un obbligo di "massima riservatezza" in ordine al contenuto dell'attività oggetto dell'affiliazione commerciale. Tale obbligo deve essere fatto osservare ai collaboratori e dipendenti dell'affiliato, anche dopo lo scioglimento del contratto (art. 5)
annullabilità del contratto è prevista nel caso in cui una parte abbia fornito false informazioni. In tal caso è possibile chiedere l'annullamento del contratto per dolo (art. 1439 c.c.) oltre al risarcimento del danno (art. 8)

Una importante innovazione è contenuta nell'articolo 6.
Si prevede, infatti, uno specifico caso di responsabilità precontrattuale che si aggiunge alle ipotesi generali previste dagli articoli 1337 e 1338 del codice civile. Si ribadiscono, rafforzano e specificano gli obblighi di correttezza e buona fede che devo essere osservati nella fase delle trattative, obblighi che gravano su entrambi i soggetti, ma in misura maggiore sull'affiliante, parte economicamente più forte.
Vediamo, quindi, l'ipotesi dell'articolo 6.

responsabilità precontrattuale
l'affiliante deve tenere, in qualsiasi momento, nei confronti dell'aspirante affiliato, un comportamento ispirato a lealtà, correttezza e buona fede e deve tempestivamente fornire, all'aspirante affiliato, ogni dato e informazione che lo stesso ritenga necessari o utili ai fini della stipulazione del contratto di affiliazione commerciale, a meno che non si tratti di informazioni oggettivamente riservate o la cui divulgazione costituirebbe violazione di diritti di terzi. Deve, inoltre, motivare all'aspirante affiliato l'eventuale mancata comunicazione delle informazioni e dei dati dallo stesso richiesti
l'aspirante affiliato deve tenere in qualsiasi momento, nei confronti dell'affiliante, un comportamento improntato a lealtà, correttezza e buona fede e deve fornire, tempestivamente ed in modo esatto e completo, all'affiliante ogni informazione e dato la cui conoscenza risulti necessaria o opportuna ai fini della stipulazione del contratto di affiliazione commerciale, anche se non espressamente richiesti dall'affiliante

Chiudiamo l'argomento ricordando che l'articolo 7 prevede, in caso di controversie, un tentativo obbligatorio di conciliazione, prima di adire l'autorità giudiziaria, presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio ha sede l'affiliato. Il tentativo di conciliazione dovrà essere svolto secondo le nuove norme in tema di procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, bancaria e creditizia ( decreto legislativo 17 gennaio 2003, artt. 38, 39 e 40).

punto elenco Torna alla home page     
 
punto elenco Torna al sommario della sezione