Aggiornamenti manuale di procedura civile ex l. n. 81\2017 in vigore dal 14 giugno 2017.

 

Sul processo del lavoro in relazione ai casi previsti dall'art. 409 n. 3:

3) Rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. La collaborazione si  intende  coordinata  quando,  nel  rispetto  delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo  dalle  parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività’ lavorativa. Non ci sono problemi nell’individuazione dei rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale regolata negli artt. 1742 e ss. del codice civile e nella legge 12\03\1968 n.316. Più complessa era, invece, l’individuazione degli altri rapporti di collaborazione, ma la legge n.81/2017 ha specificato cosa si debba intendere per attività coordinata collegandola, come si vede, al lavoro autonomo;

 

Sul decreto ingiuntivo, in merito alle prove documentali da allegare al ricorso per il decreto ingiuntivo.

Le scritture contabili previste dalla legge sono quelle dell'imprenditore commerciale.

In merito a quest’ultimo punto c’è da segnalare che la legge n. 81\2017 modificando l’art. 634, ha esteso l’efficacia probatoria delle scritture contabili nel procedimento per decreto ingiuntivo anche a quelle dei lavoratori autonomi.