Altre regole sulla SE

Gli articoli da 61 a 66 del regolamento CE si riferiscono al bilancio della SE, che deve essere conforme a quanto stabilito dalle singole legislazioni nazionali, e allo scioglimento, la liquidazione, l'insolvenza, la cessazione dei pagamenti, oltre all'ipotesi di trasformazione della SE.

Per lo lo scioglimento, la liquidazione, l'insolvenza, la cessazione dei pagamenti e le relative procedure, si applicherà  la disciplina nazionale prevista per le s.p.a. in cui la SE ha sede sociale, compresi gli oneri pubblicitari, cui però si aggiungono anche quelli previsti per la SE (art. 13) 

Può però anche accadere che la SE non abbia più la sede sociale in uno Stato membro della Comunità (art. 7). In tal caso  lo Stato membro in cui la SE ha la sede sociale adotta le misure appropriate per obbligare la SE e regolarizzare entro un termine determinato la situazione ristabilendo la propria amministrazione centrale nello Stato membro della sede sociale, oppure procedendo al trasferimento della sede sociale in altro Stato membro diverso da quello originario.

Infine è prevista la possibilità che la SE si trasformi in una s.p.a. nazionale (art. 66), elemento caratterizzante della disciplina è che c'è continuità di rapporti giuridici tra la SE e la nuova s.p.a. 

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