Amministrazione di sostegno
nota di approfondimento

funzione dell'istituto

ha lo scopo di tutelare le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di persone,  denominati amministratori di sostegno, di carattere temporaneo o permanente

Con la riforma del capo XII del codice civile introdotta con la legge 9 gennaio 2004 n. 6, si è deciso di fornire una tutela più incisiva per coloro che per effetto di una infermità o per una menomazione fisica o psichica, si trovano nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi ( art. 404 c.c.).

Osserviamo subito le persone che possono beneficiare dell'amministrazione di sostegno hanno la capacità d'agire, ma a causa dell'infermità che le ha colpite si trovano nella impossibilità di provvedere ai propri interessi, mentre se l'infermità è di tal natura da realizzare le condizioni per l'inabilitazione o per l'interdizione, non sarà possibile chiedere l'amministrazione di sostegno, dovendo appunto provvedere con quegli istituti.
Può accadere, tuttavia, che durante il giudizio d'interdizione o di inabilitazione il tribunale, su istanza di parte o d'ufficio, ritenga che sia opportuno applicare l'amministrazione di sostegno; in tal caso provvederà a trasmettere gli atti al giudice tutelare per l'eventuale concessione del beneficio. Lo stesso provvedimento può essere chiesto, anche d'ufficio, nel caso di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione

Vediamo quindi come i nuovi articoli (404\413) del codice civile disciplinano l'istituto.

persone che possono beneficiare dell'amministrazione di sostegno

persone che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovano nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi ( art. 404 c.c.)
secondo la giurisprudenza di merito anche gli anziani possono beneficiare dell'amministrazione di sostegno
minori non emancipati che si trovano nelle condizioni d'infermità richieste, ma il decreto che dispone l'amministrazione di sostegno può essere emesso solo nell’ultimo anno della minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta
interdetti e inabilitati, ma solo se è stata pronunciata sentenza che revoca l'interdizione o l'inabilitazione

L'amministrazione di sostegno può essere chiesta dallo stesso interessato, anche se minore, interdetto o inabilitato, e da coloro che possono chiedere l'interdizione o l'inabilitazione secondo l'art. 417 c.c. 
Oltre queste persone,  l'art. 406 c.c. prevede che la richiesta possa essere avanzata anche dai responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove siano a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno.
Se la richiesta proviene da un interdetto o inabilitato, deve essere presentata, congiuntamente all’istanza di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione, davanti al giudice competente per quest’ultima.

La domanda per l'amministrazione di sostegno si propone con ricorso da depositarsi presso la cancelleria del giudice tutelare, che svolte le indagini ex
art. 407 .c.c. provvede con decreto che ha il contenuto previsto dall'art. 405 c.c.
Per il decreto sono previste particolari forme di pubblicità, poiché deve essere essere comunicato all’ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all’atto di nascita del beneficiario. Presso il giudice tutelare, inoltre, è tenuto un registro delle amministrazioni di sostegno dove sono iscritti  il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell’amministrazione di sostegno ( art. 405 c.c. ; art 47 disp. att. c.c.).
Vediamo ora chi può essere scelto come amministratore di sostegno.

amministratore di sostegno
(art. 408 c.c.)

lo sceglie preferibilmente l'interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata

se la scelta non è stata effettuata oppure il giudice ritiene, in presenza di gravi motivi, che si debba scegliere una persona diversa da quella indicata, la scelta è rimessa al giudice tutelare
nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata
non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario

Veniamo ora agli effetti dell'amministrazione di sostegno;

questa si risolve in una limitazione della capacità d'agire del beneficiario che potrà compiere solamente gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana, mentre negli altri casi  ma dovrà avvalersi della rappresentanza esclusiva o dell'assistenza dell'amministratore di sostegno

L'amministratore, però, non potrà compiere gli atti che riguardano il beneficiario, senza averlo preventivamente e tempestivamente informato; in caso di dissenso con lui, dovrà preventivamente informare il giudice tutelare ( art. 410 c.c.).

Per particolari categorie di atti ( v. art.  374 c.c.  richiamato dall'art. 411 c.c.) sarà necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare.
In particolare il giudice tutelare deve autorizzare gli atti di straordinaria amministrazione ex artt. 375 e 376 c.c.

 
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nota di approfondimento

Abbiamo visto le caratteristiche della amministrazione di sostegno, e le sue differenza con gli istituti della interdizione e della inabilitazione; in realtà tale differenza non è così netta e ha dato luogo a numerose difficoltà applicative; in proposito si possono riscontrare tre posizioni:

  1. La Corte Costituzionale, in una sentenza di rigetto (9\12\2005 n. 440) ha affermato che l’interdizione e l’inabilitazione devono essere disposte, solo quando gli interventi di sostegno non sono idonei a offrire adeguata protezione all’incapace; la Corte introduce il principio della gradualità delle misure, dove il giudice deve preferire la misura che limita nel minor grado possibile la capacità del soggetto;
  2. La Corte di Cassazione (sentenza 13584\2006) sostiene, invece, che bisogna guardare alle esigenze dei singoli casi; in altre parole il giudice tra amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione dovrebbe scegliere quel mezzo che meglio si adatta alle esigenze del soggetto.
  3. Per i giudici di merito, secondo un primo orientamento tra amministrazione di sostegno e interdizione non può esservi sovrapposizione, in quanto una cosa è l’incapacità di provvedere ai propri interessi (art. 414 c.c.), e un’altra è l’impossibilità anche parziale o temporanea di provvedervi di cui all’art. 404 c.c., mentre secondo altro orientamento, attualmente maggioritario, l’amministrazione di sostegno può essere adottata anche nei confronti di persone non più autonome, e va sempre preferita alla interdizione, a meno che la persona  debba essere necessariamente interdetta a causa del suo grado di incapacità, del patrimonio da gestire, delle sue possibilità relazionali e altri fattori.