L'analisi dell'art. 111 condotta dal Prof. Verde
Il problema va affrontato sotto due aspetti fondamentali:
1. L’aspetto processuale;
2. L’aspetto sostanziale.
1. L’aspetto processuale.
Da questo punto di vista si osserva che per l’art. 111, ultimo comma, la
sentenza pronunciata tra le parti originarie estende sempre, cioè in ogni caso,
la sua efficacia nei confronti del terzo acquirente.
Il legislatore ha voluto in tal modo esprimere il concetto che non è necessario
allegare e provare nel processo l’avvenuta successione, per estendere
l’efficacia della sentenza al terzo acquirente. Il terzo, quindi, subirà
l’efficacia della sentenza in ogni caso, sia che il giudice abbia conoscenza
dagli atti causa dell’avvenuto trasferimento del diritto sia che non ne abbia
conoscenza; di conseguenza non è necessario che la parte chieda l’estensione
dell’efficacia della sentenza anche nei confronti del successore per
l’applicazione dell’art. 111, perché la sentenza avrà effetto anche nei suoi
confronti in maniera automatica. È quindi accolta la teoria della “irrilevanza”
rispetto a quella della “rilevanza”, secondo cui per ottenere una pronuncia sul
diritto trasferito è necessario che la parte muti la sua domanda a favore del
successore o contro di lui.
In merito alla posizione della parte che ha trasferito il bene, c’è da osservare
che rimane in giudizio in base alla sua posizione originaria e quindi si tratta
di un’ipotesi particolare di sostituzione, più di natura sostanziale che
processuale.
1.a. I Poteri delle parti dopo il trasferimento.
La parte che non ha trasferito il diritto conserva tutti i suoi poteri. L’art.
111 gli offre, però, un’opportunità in più: quella di chiamare in causa il terzo
acquirente in modo da estendergli in ogni caso l’efficacia della sentenza.
Più complessa è la posizione della parte che ha trasferito il diritto.
Dobbiamo, in proposito, distinguere quattro ipotesi:
a. La successione non è stata né allegata né provata: la parte originaria
conserva tutti i suoi poteri sia sostanziali sia processuali; potrà anche
confessare o deferire giuramento ma, in tali casi, la sentenza potrà essere
impugnata dal successore;
b. La successione è stata allegata e provata ma il terzo acquirente non è
chiamato nel processo: la parte originaria conserva i suoi poteri processuali,
ma non può rendere confessione o deferire il giuramento;
c. La successione è stata allegata e provata ed il terzo interviene (o viene
chiamato) nel processo senza che venga estromessa la parte originaria: la
situazione è analoga a quella del litisconsorzio necessario; confessione e
giuramento per acquistare efficacia di prova legale dovranno essere resi da
entrambi;
d. La parte originaria è estromessa con il consenso delle altre parti dal
processo: in tale caso perde la qualità di parte che è assunta dal successore.
Osserviamo, infine, che l’art. 111 essendo norma generale, troverà applicazione
solo in quei casi in cui non c’è una norma specifica che regola situazioni
analoghe e che, ovviamente, non dovrà essere applicato a quelle ipotesi in cui
il trasferimento è avvenuto prima dell’inizio del processo o dopo che la
sentenza sia passata in giudicato.
2. L’aspetto sostanziale.
Dal punto di vista sostanziale la questione che ha suscitato i maggiori
contrasti in dottrina, riguarda le ipotesi in cui si applica l’art. 111.
Si ritiene, in effetti, che la norma può applicarsi a due ipotesi:
a. Viene trasferita la stessa posizione giuridica oggetto della controversia, in
altre parole, si trasferisce proprio quello di cui si discute; (ad es. A e B
litigano sulla proprietà di un bene e B aliena il bene pendente lite)
b. Si discute sulla validità di un contratto che abbia trasferito un bene e,
pendente lite, si trasferisce la proprietà di quel bene (che non è la vicenda di
cui si discute nel processo).
Secondo parte della dottrina l’art. 111 si applica solo alla prima ipotesi e non
alla seconda. Per questi autori, infatti, l’art.111 si riferisce solo
all'ipotesi a. in quanto solo in quel caso c’è il trasferimento di un “diritto”,
come recita testualmente al primo comma. La norma in questione, infatti, non fa
riferimento ad altre ipotesi se non a quella del trasferimento di un diritto,
tacendo dei casi d'invalidità di contratti traslativi di diritti.
Questi stessi autori sostengono che nell’ipotesi b. la parte non può
considerarsi un vero sostituto processuale in quanto quest’ultima, anche dopo il
trasferimento, rimane in giudizio per sostenere una sua posizione contrattuale
(infatti è proprio lei che ha stipulato il contratto della cui validità si
discute), e, di conseguenza, non può mai essere estromessa.
L’art. 111 si applicherebbe, quindi, solo all’ipotesi a. mentre nell’altro caso
la sentenza emessa tra le parti originarie avrebbe solo un’efficacia riflessa
sulla posizione dell’acquirente. Per questo motivo, ad esempio, nel caso b.
l’acquirente vedrebbe fatto salvo il suo acquisto anche nel caso di beni mobili
acquistati in mala fede non applicandosi, in questo caso, le salvezze previste
dall’ultimo comma dall’art. 111.
Questi stessi autori sostengono che anche nell’ipotesi a. la sentenza
pronunciata non avrebbe mai efficacia esecutiva nei riguardi del terzo perché il
diritto della parte nei riguardi del terzo ad ottenere il pagamento, la consegna
o il rilascio è diverso rispetto a quello oggetto del processo. La parte
vittoriosa dovrebbe, quindi, agire con un nuovo giudizio di cognizione nei
confronti del terzo per ottenere un nuovo titolo esecutivo.
Critica:
Le critiche alle succitate posizioni ,autorevolmente sostenute in dottrina (Protopisani),
possono essere schematizzate in tre punti:
1. La succitata opinione ritiene che il 111 possa essere applicato solo
nell’ipotesi di trasferimento della stessa posizione giuridica oggetto del
processo e non ad altri casi. Ma anche questa dottrina, in accordo con tutti gli
altri autori, ritiene che l’art. 111 vada applicato anche all’ipotesi in cui si
discuta della proprietà di un bene e, pendente lite, si costituisca un diritto
reale sul bene della cui proprietà si discuta (ad es. un usufrutto). La sentenza
pronunciata in tal caso avrà efficacia anche nei riguardi del terzo
(l’usufruttuario).
È evidente che in tal caso non c’è trasferimento del diritto né può essere
estromesso il proprietario che ha costituito il diritto reale, eppure si ritiene
applicabile l’art. 111.
Del resto l’estromissione della parte originaria non è elemento essenziale
dell’art. 111 che, infatti, dispone che quest’ultima può e non deve essere
estromessa;
2. Nelle ipotesi b. non estendere l’efficacia della sentenza al terzo
pregiudicherebbe in maniera rilevante il diritto della parte che ha ottenuto la
sentenza. La tutela derivante dall’efficacia riflessa della sentenza non è certo
di facile realizzazione, soprattutto in mancanza di una norma che la preveda.
3. Ritenere che in ogni caso (quindi anche nell’ipotesi a.) la sentenza non
acquisti efficacia esecutiva nei confronti del terzo significa tradire la ratio
dell’art. 111 che consiste proprio nell’evitare che la parte che non ha eseguito
il trasferimento debba poi, in caso di vittoria, incardinare un nuovo processo
per ottenere il bene. Tale attività, tra l’altro, potrebbe proseguire
all’infinito, poiché il terzo potrebbe a sua volta trasferire il bene ad un
”quarto”, il quarto ad un “quinto” e così via, con conseguenze per la parte
originaria facilmente immaginabili.
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