L'analisi dell'art. 111 condotta dal Prof. Verde


Il problema va affrontato sotto due aspetti fondamentali:

1. L’aspetto processuale;
2. L’aspetto sostanziale.


1. L’aspetto processuale.
Da questo punto di vista si osserva che per l’art. 111, ultimo comma, la sentenza pronunciata tra le parti originarie estende sempre, cioè in ogni caso, la sua efficacia nei confronti del terzo acquirente.
Il legislatore ha voluto in tal modo esprimere il concetto che non è necessario allegare e provare nel processo l’avvenuta successione, per estendere l’efficacia della sentenza al terzo acquirente. Il terzo, quindi, subirà l’efficacia della sentenza in ogni caso, sia che il giudice abbia conoscenza dagli atti causa dell’avvenuto trasferimento del diritto sia che non ne abbia conoscenza; di conseguenza non è necessario che la parte chieda l’estensione dell’efficacia della sentenza anche nei confronti del successore per l’applicazione dell’art. 111, perché la sentenza avrà effetto anche nei suoi confronti in maniera automatica. È quindi accolta la teoria della “irrilevanza” rispetto a quella della “rilevanza”, secondo cui per ottenere una pronuncia sul diritto trasferito è necessario che la parte muti la sua domanda a favore del successore o contro di lui.

In merito alla posizione della parte che ha trasferito il bene, c’è da osservare che rimane in giudizio in base alla sua posizione originaria e quindi si tratta di un’ipotesi particolare di sostituzione, più di natura sostanziale che processuale.
1.a. I Poteri delle parti dopo il trasferimento.
La parte che non ha trasferito il diritto conserva tutti i suoi poteri. L’art. 111 gli offre, però, un’opportunità in più: quella di chiamare in causa il terzo acquirente in modo da estendergli in ogni caso l’efficacia della sentenza.

Più complessa è la posizione della parte che ha trasferito il diritto.
Dobbiamo, in proposito, distinguere quattro ipotesi:

a. La successione non è stata né allegata né provata: la parte originaria conserva tutti i suoi poteri sia sostanziali sia processuali; potrà anche confessare o deferire giuramento ma, in tali casi, la sentenza potrà essere impugnata dal successore;
b. La successione è stata allegata e provata ma il terzo acquirente non è chiamato nel processo: la parte originaria conserva i suoi poteri processuali, ma non può rendere confessione o deferire il giuramento;
c. La successione è stata allegata e provata ed il terzo interviene (o viene chiamato) nel processo senza che venga estromessa la parte originaria: la situazione è analoga a quella del litisconsorzio necessario; confessione e giuramento per acquistare efficacia di prova legale dovranno essere resi da entrambi;

d. La parte originaria è estromessa con il consenso delle altre parti dal processo: in tale caso perde la qualità di parte che è assunta dal successore.

Osserviamo, infine, che l’art. 111 essendo norma generale, troverà applicazione solo in quei casi in cui non c’è una norma specifica che regola situazioni analoghe e che, ovviamente, non dovrà essere applicato a quelle ipotesi in cui il trasferimento è avvenuto prima dell’inizio del processo o dopo che la sentenza sia passata in giudicato.

2. L’aspetto sostanziale.

Dal punto di vista sostanziale la questione che ha suscitato i maggiori contrasti in dottrina, riguarda le ipotesi in cui si applica l’art. 111.

Si ritiene, in effetti, che la norma può applicarsi a due ipotesi:

a. Viene trasferita la stessa posizione giuridica oggetto della controversia, in altre parole, si trasferisce proprio quello di cui si discute; (ad es. A e B litigano sulla proprietà di un bene e B aliena il bene pendente lite)
b. Si discute sulla validità di un contratto che abbia trasferito un bene e, pendente lite, si trasferisce la proprietà di quel bene (che non è la vicenda di cui si discute nel processo).


Secondo parte della dottrina l’art. 111 si applica solo alla prima ipotesi e non alla seconda. Per questi autori, infatti, l’art.111 si riferisce solo all'ipotesi a. in quanto solo in quel caso c’è il trasferimento di un “diritto”, come recita testualmente al primo comma. La norma in questione, infatti, non fa riferimento ad altre ipotesi se non a quella del trasferimento di un diritto, tacendo dei casi d'invalidità di contratti traslativi di diritti.
Questi stessi autori sostengono che nell’ipotesi b. la parte non può considerarsi un vero sostituto processuale in quanto quest’ultima, anche dopo il trasferimento, rimane in giudizio per sostenere una sua posizione contrattuale (infatti è proprio lei che ha stipulato il contratto della cui validità si discute), e, di conseguenza, non può mai essere estromessa.

L’art. 111 si applicherebbe, quindi, solo all’ipotesi a. mentre nell’altro caso la sentenza emessa tra le parti originarie avrebbe solo un’efficacia riflessa sulla posizione dell’acquirente. Per questo motivo, ad esempio, nel caso b. l’acquirente vedrebbe fatto salvo il suo acquisto anche nel caso di beni mobili acquistati in mala fede non applicandosi, in questo caso, le salvezze previste dall’ultimo comma dall’art. 111.
Questi stessi autori sostengono che anche nell’ipotesi a. la sentenza pronunciata non avrebbe mai efficacia esecutiva nei riguardi del terzo perché il diritto della parte nei riguardi del terzo ad ottenere il pagamento, la consegna o il rilascio è diverso rispetto a quello oggetto del processo. La parte vittoriosa dovrebbe, quindi, agire con un nuovo giudizio di cognizione nei confronti del terzo per ottenere un nuovo titolo esecutivo.

Critica:
Le critiche alle succitate posizioni ,autorevolmente sostenute in dottrina (Protopisani), possono essere schematizzate in tre punti:

1. La succitata opinione ritiene che il 111 possa essere applicato solo nell’ipotesi di trasferimento della stessa posizione giuridica oggetto del processo e non ad altri casi. Ma anche questa dottrina, in accordo con tutti gli altri autori, ritiene che l’art. 111 vada applicato anche all’ipotesi in cui si discuta della proprietà di un bene e, pendente lite, si costituisca un diritto reale sul bene della cui proprietà si discuta (ad es. un usufrutto). La sentenza pronunciata in tal caso avrà efficacia anche nei riguardi del terzo (l’usufruttuario).

È evidente che in tal caso non c’è trasferimento del diritto né può essere estromesso il proprietario che ha costituito il diritto reale, eppure si ritiene applicabile l’art. 111.
Del resto l’estromissione della parte originaria non è elemento essenziale dell’art. 111 che, infatti, dispone che quest’ultima può e non deve essere estromessa;

2. Nelle ipotesi b. non estendere l’efficacia della sentenza al terzo pregiudicherebbe in maniera rilevante il diritto della parte che ha ottenuto la sentenza. La tutela derivante dall’efficacia riflessa della sentenza non è certo di facile realizzazione, soprattutto in mancanza di una norma che la preveda.


3. Ritenere che in ogni caso (quindi anche nell’ipotesi a.) la sentenza non acquisti efficacia esecutiva nei confronti del terzo significa tradire la ratio dell’art. 111 che consiste proprio nell’evitare che la parte che non ha eseguito il trasferimento debba poi, in caso di vittoria, incardinare un nuovo processo per ottenere il bene. Tale attività, tra l’altro, potrebbe proseguire all’infinito, poiché il terzo potrebbe a sua volta trasferire il bene ad un ”quarto”, il quarto ad un “quinto” e così via, con conseguenze per la parte originaria facilmente immaginabili.
 

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