Annullabilità

 

 

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nozione

l'annullabilità è una forma meno grave di invalidità rispetto alla nullità grazie alla quale si permette al soggetto che è stato danneggiato da un negozio giuridico viziato, per la violazione di norme poste per la sua tutela, di impugnarlo e di farne cessare l'efficacia



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Come si vede dalla definizione l'annullabilità si distingue profondamente dalla nullità.

Sappiamo infatti che il negozio nullo è come se non fosse mai nato. Conseguenza di ciò sarà la totale mancanza di effetti del negozio affetto da nullità.

La situazione giuridica è invece completamente diversa nel caso dell'annullabilità;

Il negozio annullabile non è " nato morto " ma è " nato malato " nel senso che è comunque fornito di vitalità e potrà sia guarire dalla malattia che lo affligge sia morire in seguito ad essa.

Questa metafora  rende bene l'idea delle conseguenze che scaturiscono dalla annullabilità.

Il negozio annullabile è quindi produttivo di effetti, come il malato è comunque vivo, ma questi effetti possono essere posti nel nulla dall'impugnazione da parte del legittimato davanti al giudice che annullerà il negozio, oppure i suoi effetti potranno consolidarsi quando il legittimato all'impugnazione decida di non avvalersi di questo suo potere e lasciare in vita il negozio.

È vero, quindi, che mentre la nullità tende a proteggere interessi generali, l'annullabilità tende a salvaguardare principalmente interessi particolari dei soggetti colpiti dal vizio del negozio.
A loro, infatti, è data la scelta tra lasciare in vita il negozio o provocarne la fine, cosa che non è certamente possibile nel caso della nullità.

L'annullabilità, a differenza della nullità, non è prevista in via generale dal codice ma è stabilita di volta in volta in norme specifiche.
Ricordiamo i vizi della volontà, errore violenza e dolo; sappiamo che un contratto concluso per effetto di dolo potrà essere annullato dal raggirato; altri casi li ritroviamo nelle ipotesi di negozi conclusi da chi era incapace di intendere o di volere(art. 1443 c.c.)

Dalle caratteristiche peculiari dell'annullabilità discendono una serie di conseguenze illustrate nella sottostante tabella:

Il negozio annullabile conserva i suoi effetti sino alla sentenza di annullamento

La sentenza di annullamento non è di accertamento ma costitutiva poiché elimina una situazione giuridica esistente

Proprio perché la sentenza di annullamento è costitutiva, avrà efficacia retroattiva nel senso che tenderà
ad eliminare gli effetti del negozio fin dal momento in cui si sono prodotti

L'annullamento negozio annullabile può essere chiesto al giudice solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge
(annullabilità relativa) e solo in rari casi può essere chiesto da chiunque vi abbia interesse (annullabilità assoluta)

Il negozio annullabile può essere sanato per prescrizione o per convalida.

Abbiamo visto, quindi, le caratteristiche essenziali dell'annullabilità;
soffermiamoci ora sull'azione di annullamento regolata dagli articoli 1441 e seguenti del codice civile.

L'articolo 1441 si occupa specificamente della legittimazione a chiedere l'annullamento.
Come ovvia conseguenza di quello che abbiamo detto, questa spetterà solo a colui che è stato danneggiato dal negozio viziato cioè a colui nel cui interesse è stata posta l'annullabilità.
Nel caso di dolo, infatti, solo al raggirato spetterà l'azione di annullamento e non certo a chi ha usato gli artifizi e raggiri e tantomeno ad un terzo. Per questo motivo normalmente si parla di annullabilità relativa.
Solo in rari casi la legittimazione all'azione annullamento può spettare a chiunque vi abbia interesse come nel caso del matrimonio ex articolo 119 del codice civile. Si parla in questi casi di annullabilità assoluta, forse anche per evidenziate la tutela dell'interesse generale che in questi casi riveste l'annullabilità.

Limite all'esercizio dell'azione di annullamento è la prescrizione. È possibile, infatti, agire per far annullare negozio nel termine di cinque anni.

I cinque anni normalmente decorrono dal giorno in cui è venuta meno la causa che ha viziato il negozio annullabile.
Per questo motivo l'articolo 1442 c.c. dispone al secondo comma che
" quando l'annullabilità dipende da vizio del consenso o incapacità legale il termine decorre dal giorno in cui è cessata la violenza, è stato scoperto l'errore o il dolo, è cessato lo stato di interdizione o di inabilitazione, ovvero il minore ha raggiunto la maggiore età.
Negli altri casi il termine decorre dal giorno della conclusione del contratto".

Si vede, quindi, che l'articolo 1442 non intende in nessun modo tutelare chi ha approfittato del vizio del negozio; il termine per la prescrizione decorre, infatti, da quando è cessata l'efficacia della causa di annullabilità.

L'azione annullamento si prescrive, quindi, in cinque anni ma l'eccezione annullamento è imprescrittibile.
Cerchiamo di chiarire questa apparente contraddizione con un esempio.
Se ho concluso un contratto in base ad un errore essenziale e riconoscibile avrò cinque anni di tempo dalla scoperta del mio errore per poter far annullare il contratto. Ma se il contratto non è stato ancora eseguito e dopo cinque anni l'altra parte non caduta in errore pretende l'esecuzione contratto, io potrò sempre oppormi eccependone l'annullabilità (quae temporalia ad agendum, peptetua ad excipiendum).

Passiamo adesso ad occuparci dall'altro modo in cui si può sanare un contratto annullabile, cioè della convalida, cliccando sul collegamento posto qui sotto.

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