Apertura di credito bancario
| definizione art. 1842 c.c. |
l'apertura di credito bancario è il contratto col quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato |
L'art. 1842 prevede due tipi di apertura di credito:
| a tempo determinato | la banca si obbliga a tenere a disposizione la somma per un periodo prestabilito e può recedere prima della scadenza del termine solo per giusta causa (art. 1845 c.c.). Il recesso opera immediatamente ma la banca deve concedere al cliente un termine di almeno 15 gg. per la restituzione delle somme utilizzate |
| a tempo indeterminato | la banca tiene a disposizione la somma per un periodo non stabilito nel contratto,le parti possono recedere dal contratto dando un preavviso,salvo patto contrario, di 15 gg. |
A questo punto il cliente, ottenuta la disponibilità del credito, preleva le somme necessaire per poi provvedere ai successivi versamenti; proprio in riferimento a queste operazioni, possono verificarsi due ipotesi (art. 1843 c.c.):
| apertura in conto corrente | il cliente può alternare prelevamenti e versamenti ed emettere anche assegni ordinando alla banca di pagare a terzi nei limiti del credito concesso |
| apertura semplice | il cliente può solo effettuare prelevamenti e non alternarli a versamenti. È poco usata nella pratica |
La banca concederà l'apertura di credito (c.d. fido) fidandosi della sola serietà del cliente o potrà pretendere delle garanzie;abbiamo,quindi:
| apertura allo scoperto | la banca concede il credito senza garanzie | |||
| apertura con garanzie art. 1844 c.c. |
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Ovviamente il cliente dovrà corrispondere gli interessi ma solo sulle somme prelevate e non su tutto il credito concessogli. Gli interessi erano capitalizzati trimestralmente, ma la giurisprudenza ha riportato la capitalizzazione degli interessi nei limiti ordinari di un anno.
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