Apertura di credito bancario

definizione
art. 1842 c.c.
l'apertura di credito bancario è il contratto col quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato

L'art. 1842 prevede due tipi di apertura di credito:

a tempo determinato la banca si obbliga a tenere a disposizione la somma per un periodo prestabilito e può recedere prima della scadenza del termine solo per giusta causa (art. 1845 c.c.). Il recesso opera immediatamente ma la banca deve concedere al cliente un termine di almeno 15 gg. per la restituzione delle somme utilizzate
a tempo indeterminato la banca tiene a disposizione la somma  per un periodo non stabilito nel contratto, le parti possono recedere dal contratto dando un preavviso, salvo patto contrario, di 15 gg.

A questo punto il cliente, ottenuta la disponibilità del credito, preleva le somme necessaire per poi provvedere ai successivi versamenti; proprio in riferimento a queste operazioni, possono verificarsi due ipotesi (art. 1843 c.c.):

apertura in conto corrente il cliente può alternare prelevamenti e versamenti ed emettere anche assegni ordinando alla banca di pagare a terzi nei limiti del credito concesso
apertura semplice il cliente può solo effettuare prelevamenti e non alternarli a versamenti. È poco usata nella pratica

La banca concederà l'apertura di credito (c.d. fido) fidandosi della sola serietà del cliente o potrà pretendere delle garanzie; abbiamo, quindi:

apertura allo scoperto la banca concede il credito senza garanzie
apertura con garanzie
art. 1844 c.c.
il cliente concede garanzie reali o personali a garanzia del credito
le garanzie sono date per tutta la durata del rapporto e non si estinguono prima della sua fine per il solo fatto che il cliente cessa di essere debitore della banca
se la garanzia diviene insufficiente, la banca può chiedere un supplemento di garanzia o la sostituzione del garante;in mancanza può ridurre la garanzia o recedere dal contratto

Ovviamente il cliente dovrà corrispondere gli interessi ma solo sulle somme prelevate e non su tutto il credito concessogli. Gli interessi erano capitalizzati trimestralmente, ma la giurisprudenza ha riportato la capitalizzazione degli interessi nei limiti ordinari di un anno.

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