Appalto

definizione
art. 1665 c.c.
l'appalto è il contratto col quale una parte (appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro cui si obbliga l'altra parte (committente)

L'appalto è utilizzato quando un soggetto non può o non vuole compiere in prima persona il lavoro relativo ad un'opera o ad un servizio.
Per svolgere il lavoro, quindi, si rivolge ad un imprenditore che con la sua organizzazione s'incaricherà di compiere completamente l'opera dietro corrispettivo.
Vediamo, quindi, le posizioni delle parti cominciando dall'appaltatore:

appaltatore
deve fornire la materia necessaria a compiere l'opera (art. 1658 c.c.)
non può apportare variazioni alle modalità convenute dell'opera se il committente non le ha autorizzate (art. 1659 c.c.)
è tenuto a dare pronto avviso al committente dei difetti della materia da questo fornita (art. 1663 c.c.)
se si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata è responsabile per la rovina o per il pericolo di rovina dello stesso per 10 anni dal compimento dell'opera (art. 1669 c.c.)
è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore (1667 c.c.)

Consideriamo, ora, la posizione del committente.

committente
solo lui può autorizzare variazioni dell'opera. Se le variazioni sono necessarie per compiere l'opera a regola d'arte e superano 1\6 del prezzo convenuto questo dovrà essere modificato anche con l'intervento del giudice in caso di disaccordo (artt. 1659-1660 c.c.)
ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato (art. 1662 c.c.)
prima di ricevere la consegna, ha diritto di verificare l'opera compiuta (1665 c.c.)
deve, a pena di decadenza, denunziare allo appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta (art. 1667 c.c.)
in caso di vizi o difformità dell'opera può chiedere che siano eliminati o, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto (art. 1668 c.c.)
entro un anno deve denunziare all'appaltatore i vizi relativi alla possibile rovina di edifici (art. 1669 c.c.)
può recedere dal contratto anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno

L'appaltatore può anche subappaltare il lavoro, solo se è stato autorizzato dal committente, ma è sempre direttamente responsabile nei suoi confronti. Può però agire in via di regresso nei confronti dei subappaltatori se gli ha comunicato la denunzia del committente entro 60 gg. dal ricevimento.
 

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