Articolo 737. Soggetti tenuti alla collazione.

 I figli legittimi e naturali e i loro discendenti legittimi e naturali ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciņ che hanno ricevuto dal defunto per donazione  direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciņ dispensati.
La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile.
 

 

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