Articolo 1015. Abusi dell'usufruttuario.
L'usufrutto può anche cessare per l'abuso che faccia l'usufruttuario
del suo diritto alienando i beni o deteriorandoli o lasciandoli andare in
perimento per mancanza di ordinarie riparazioni .
L'autorità giudiziaria può, secondo le circostanze, ordinare che l'usufruttuario
dia garanzia, qualora ne sia esente, o che i beni siano locati o posti sotto
amministrazione a spese di lui, o anche dati in possesso al proprietario con
l'obbligo di pagare annualmente all'usufruttuario, durante l'usufrutto, una
somma determinata.
I creditori dell'usufruttuario possono intervenire nel giudizio per conservare
le loro ragioni, offrire il risarcimento dei danni e dare garanzia per
l'avvenire.
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