Articolo 102. Persone che possono fare opposizione.
I genitori e, in mancanza loro, gli altri ascendenti e
i collaterali entro il terzo grado possono fare opposizione al matrimonio dei
loro parenti per qualunque causa che osti alla sua celebrazione.
Se uno degli sposi č soggetto a tutela o a cura , il diritto di fare opposizione
compete anche al tutore o al curatore.
Il diritto di opposizione compete anche al coniuge della persona che vuole
contrarre un altro matrimonio .
Quando si tratta di matrimonio in contravvenzione all'art. 89, il diritto di
opposizione spetta anche, se il precedente matrimonio fu sciolto , ai parenti
del precedente marito e, se il matrimonio fu dichiarato nullo, a colui col quale
il matrimonio era stato contratto e ai parenti di lui.
Il pubblico ministero deve sempre fare opposizione al matrimonio, se sa che vi
osta un impedimento o se gli consta l'infermitā di mente di uno degli sposi, nei
confronti del quali, a causa dell'etā, non possa essere promossa l'interdizione.
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