Articolo 1073. Estinzione per prescrizione.

La servitų si estingue per prescrizione quando non se ne usa per venti anni.
Il termine decorre dal giorno in cui si č cessato di esercitarla; ma, se si tratta di servitų negativa o di servitų per il cui esercizio non č necessario il fatto dell'uomo, il termine decorre dal giorno in cui si č verificato un fatto che ne ha impedito l'esercizio.
Nelle servitų che si esercitano a intervalli, il termine decorre dal giorno in cui la servitų si sarebbe potuta esercitare e non ne fu ripreso l'esercizio.
Agli effetti dell'estinzione si computa anche il tempo per il quale la servitų non fu esercitata dai precedenti titolari.
Se il fondo dominante appartiene a pių persone in comune, l'uso della servitų fatto da una di esse impedisce l'estinzione riguardo a tutte.
La sospensione o l'interruzione della prescrizione a vantaggio di uno dei comproprietari giova anche agli altri.

 

 

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