Articolo 1136. Costituzione dell'assemblea e validità delle
deliberazioni.
L'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti
condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e i due
terzi dei partecipanti al condominio.
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la
maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
Se l'assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l'assemblea di seconda
convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni
caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se
riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al
condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio.
Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le
liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni
dell'amministratore medesimo, nonché le deliberazioni che concernono la
ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità
devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma.
Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma
dell'articolo
devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la
maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore
dell'edificio.
L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i condomini sono stati
invitati alla riunione.
Delle deliberazioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascriversi in
un registro tenuto dall'amministratore.
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