Articolo 119. Interdizione.
Il matrimonio di chi è stato interdetto per infermità
di mente può essere impugnato dal tutore, dal pubblico ministero e da tutti
coloro che abbiano un interesse legittimo se, al tempo del matrimonio, vi era
già sentenza di interdizione passata in giudicato, ovvero se la interdizione è
stata pronunziata posteriormente ma l'infermità esisteva al tempo del
matrimonio. Può essere impugnato, dopo revocata l'interdizione, anche dalla
persona che era interdetta.
L'azione non può essere proposta se, dopo revocata l'interdizione, vi è stata
coabitazione per un anno.
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