Articolo 1210. Facoltà di deposito e suoi effetti liberatori.
Se il creditore rifiuta di accettare l'offerta reale o non si
presenta per ricevere le cose offertegli mediante intimazione, il
debitore può eseguire il deposito.
Eseguito il deposito, quando questo è accettato dal creditore o è
dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, il debitore non
può più ritirarlo ed è liberato dalla sua obbligazione.
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