Articolo 1216. Intimazione di ricevere la consegna di un immobile .
Se deve essere consegnato un immobile, l'offerta consiste nella
intimazione al creditore di prenderne possesso. L'intimazione deve
essere fatta nella forma prescritta dal secondo comma dell'articolo
1209.
Il debitore, dopo l'intimazione al creditore, puņ ottenere dal
giudice la nomina di un sequestratario. In questo caso egli č
liberato dal momento in cui ha consegnato al sequestratario la cosa
dovuta.
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