Articolo 129 bis. Responsabilità del coniuge in mala fede e del terzo.
Il coniuge al quale sia imputabile la nullità del
matrimonio è tenuto a corrispondere all'altro coniuge in buona fede, qualora il
matrimonio sia annullato, una congrua indennità, anche in mancanza di prova del
danno sofferto. L'indennità deve comunque comprendere una somma corrispondente
al mantenimento per tre anni. È tenuto altresì a prestare gli alimenti al
coniuge in buona fede, sempre che non vi siano altri obbligati.
Il terzo al quale sia imputabile la nullità del matrimonio è tenuto a
corrispondere al coniuge in buona fede, se il matrimonio è annullato,
l'indennità prevista nel comma precedente .
In ogni caso il terzo che abbia concorso con uno dei coniugi nel determinare la
nullità del matrimonio è solidalmente responsabile con lo stesso per il
pagamento dell'indennità.
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