Articolo 1302. Compensazione.

Ciascuno dei debitori in solido puņ opporre in compensazione il credito di un condebitore solo fino alla concorrenza della parte di quest'ultimo.
A uno dei creditori in solido il debitore puņ opporre in compensazione ciņ che gli č dovuto da un altro dei creditori, ma solo per la parte di questo.
 

 

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