Articolo 1302. Compensazione.
Ciascuno dei debitori in solido puņ opporre in compensazione il
credito di un condebitore solo fino alla concorrenza della parte di
quest'ultimo.
A uno dei creditori in solido il debitore puņ opporre in
compensazione ciņ che gli č dovuto da un altro dei creditori, ma
solo per la parte di questo.
|