Articolo 1414. Effetti della simulazione tra le parti .
Il contratto simulato non produce effetto tra le
parti.
Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha
effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di
sostanza e di forma.
Le precedenti disposizioni si applicano anche agli atti unilaterali destinati a
una persona determinata, che siano simulati per accordo tra il dichiarante e il
destinatario.
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