Articolo 144. Indirizzo della vita familiare e residenza della
famiglia.
I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita
familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi
e quelle preminenti della famiglia stessa.
A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.
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