Articolo 145. Intervento del giudice.
In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi può
chiedere, senza formalità, l'intervento del giudice il quale, sentite le
opinioni espresse dai coniugi e, per quanto opportuno, dai figli conviventi che
abbiano compiuto il sedicesimo anno, tenta di raggiungere una soluzione
concordata.
Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerna la fissazione della
residenza o altri affari essenziali, il giudice, qualora ne sia richiesto
espressamente e congiuntamente dai coniugi, adotta, con provvedimento non
impugnabile, la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze dell'unità e
della vita della famiglia.
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