Articolo 146. Allontanamento dalla residenza familiare.

Il diritto all'assistenza morale e materiale previsto dall'art. 143 č sospeso nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza familiare , rifiuta di tornarvi.
La proposizione della domanda di separazione o di annullamento o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare.
Il giudice puņ, secondo le circostanze, ordinare il sequestro dei beni del coniuge allontanatosi  nella misura atta a garantire l'adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 143, terzo comma, e 147.
 

 

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