Articolo 146. Allontanamento dalla residenza familiare.
Il diritto all'assistenza morale e materiale previsto
dall'art. 143 č sospeso nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza
giusta causa dalla residenza familiare , rifiuta di tornarvi.
La proposizione della domanda di separazione o di annullamento o di scioglimento
o di cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce giusta causa di
allontanamento dalla residenza familiare.
Il giudice puņ, secondo le circostanze, ordinare il sequestro dei beni del
coniuge allontanatosi nella misura atta a garantire l'adempimento degli
obblighi previsti dagli articoli 143, terzo comma, e 147.
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