Articolo 156. Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra
i coniugi.
Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a
vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di
ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora
egli non abbia adeguati redditi propri.
L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e
ai redditi dell'obbligato.
Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e
seguenti.
Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare
idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi
all'adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall'articolo
155.
La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi
dell'art. 2818.
In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può
disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai
terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro
all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi
diritto.
Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può
disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti.
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