Articolo 217. Amministrazione e godimento dei beni.
Ciascun coniuge ha il godimento e l'amministrazione dei
beni di cui è titolare esclusivo.
Se ad uno dei coniugi è stata conferita la procura ad amministrare i beni
dell'altro con l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli è tenuto verso
l'altro coniuge secondo le regole del mandato.
Se uno dei coniugi ha amministrato i beni dell'altro con procura senza l'obbligo
di rendere conto dei frutti, egli ed i suoi eredi, a richiesta dell'altro
coniuge o allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del
matrimonio , sono tenuti a consegnare i frutti esistenti e non rispondono per
quelli consumati.
Se uno dei coniugi, nonostante l'opposizione dell'altro, amministra i beni di
questo o comunque compie atti relativi a detti beni risponde dei danni e della
mancata percezione dei frutti.
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