Articolo 251.
Autorizzazione al riconoscimento.
Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in
linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un
vincolo di affinità in linea retta, può essere riconosciuto previa
autorizzazione del giudice avuto riguardo all'interesse del figlio e alla
necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.
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