Articolo 252. Affidamento del figlio naturale e suo inserimento nella
famiglia legittima.
Qualora il figlio naturale di uno dei coniugi sia
riconosciuto durante il matrimonio il giudice, valutate le circostanze, decide
in ordine all'affidamento del minore e adotta ogni altro provvedimento a tutela
del suo interesse morale e materiale.
L'eventuale inserimento del figlio naturale nella famiglia legittima di uno dei
genitori può essere autorizzato dal giudice qualora ciò non sia contrario
all'interesse del minore e sia accertato il consenso dell'altro coniuge e dei
figli legittimi che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano
conviventi, nonché dell'altro genitore naturale che abbia effettuato il
riconoscimento. In questo caso il giudice stabilisce le condizioni che il
genitore cui il figlio è affidato deve osservare e quelle cui deve attenersi
l'altro genitore.
Qualora il figlio naturale sia riconosciuto anteriormente al matrimonio, il suo
inserimento nella famiglia legittima è subordinato al consenso dell'altro
coniuge, a meno che il figlio fosse già convivente con il genitore all'atto del
matrimonio o l'altro coniuge conoscesse l'esistenza del figlio naturale.
È altresì richiesto il consenso dell'altro genitore naturale che abbia
effettuato il riconoscimento.
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