Articolo 254. Forma del riconoscimento.
Il riconoscimento del figlio naturale è fatto nell'atto
di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al
concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico o
in un testamento qualunque sia la forma di questo.
La domanda di legittimazione di un figlio naturale presentata al giudice o la
dichiarazione della volontà di legittimarlo espressa dal genitore in un atto
pubblico o in un testamento importa riconoscimento, anche se la legittimazione
non abbia luogo.
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