Articolo 26. Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione.

L'autorità governativa può disporre il coordinamento dell'attività di più fondazioni ovvero la unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà del fondatore.

 

punto elenco Torna alla home page     
 
punto elenco Torna al sommario della sezione