Articolo 2810. Oggetto dell'ipoteca.

Sono capaci di ipoteca:
1) i beni immobili che sono in commercio con le loro pertinenze;
2) l'usufrutto dei beni stessi;
3) il diritto di superficie;
4) il diritto dell'enfiteuta e quello del concedente sul fondo enfiteutico;
Sono anche capaci di ipoteca le rendite dello Stato nel modo determinato dalle leggi relative al debito pubblico, e inoltre le navi, gli aereomobili e gli autoveicoli, secondo le leggi che li riguardano.
Sono considerati ipoteche i privilegi iscritti sugli autoveicoli a norma della legge speciale.
 

 

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