Articolo 2934. Estinzione dei diritti.

Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. 
Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge.
 

 

Torna alla home page     
 
Torna alla sommario della sezione