Articolo 3 Legge 1\12\1970 n. 898.
Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili
del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi:
1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro coniuge è stato
condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in
precedenza:
a) all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con più
sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli
commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;
b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all'art. 564 del codice
penale e per uno dei delitti di cui agli articoli 519, 521, 523 e 524 del codice
penale, ovvero per induzione, costrizione,sfruttamento o favoreggiamento della
prostituzione;
c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato
omicidio a danno del coniuge o di un figlio;
d) a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di cui
all'art. 582, quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma
dell'art. 583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice penale, in danno del
coniuge o di un figlio.
Nelle ipotesi previste alla lettera d) il giudice competente a pronunciare lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta, anche
in considerazione del comportamento successivo del convenuto, la di lui
inidoneità a mantenere o ricostituire la convivenza familiare.
Per tutte le ipotesi previste nel n. 1) del presente articolo la domanda non è
proponibile dal coniuge che sia stato condannato per concorso nel reato ovvero
quando la convivenza coniugale è ripresa;
2) nei casi in cui:
a) l'altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti
previsti nelle lettere b) e c) del numero 1) del presente articolo, quando il
giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti
civili del matrimonio accerta l'inidoneità del convenuto a mantenere o
ricostituire la convivenza familiare;
b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione
giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale
ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa
è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi
protratte ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta
comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di
separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in
consensuale. L'eventuale interruzione della separazione deve essere
eccepita dalla parte convenuta ;
c) il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere b) e c)
del n. 1) del presente articolo si è concluso con sentenza di non doversi
procedere per estinzione del reato, quando il giudice competente a pronunciare
lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene che
nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di
punibilità dei delitti stessi;
d) il procedimento penale per incesto si è concluso con sentenza di
proscioglimento o di assoluzione che dichiari non
punibile il fatto per mancanza di pubblico scandalo;
e) l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento o
lo scioglimento del matrimonio o ha
contratto all'estero nuovo matrimonio;
f) il matrimonio non è stato consumato;
g) è passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a
norma della legge 14 aprile 1982, n. 164.
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