Articolo 324. Usufrutto legale.
I genitori esercenti la potestà hanno in comune l'usufrutto dei beni
del figlio.
I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e
all'istruzione ed educazione dei figli.
Non sono soggetti ad usufrutto legale:
1) i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
2) i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o
una professione;
3) i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la
potestà o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto: la condizione però non ha
effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima;
4) i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati
nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà.
Se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta
esclusivamente a lui.
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