Articolo 437. Obbligo del donatario.

Il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, a meno che si tratti di donazione fatta in riguardo di un matrimonio o di una donazione rimuneratoria.
 

 

Torna alla home page     
 
Torna alla sommario della sezione