Articolo 462. Capacità delle persone fisiche.
Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al
tempo dell’apertura della successione.
Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dell’apertura
della successione chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della
persona della cui successione si tratta.
Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata
persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora
concepiti.
|