Articolo 468. Soggetti.

La rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli legittimi , legittimati  e adottivi, nonché dei discendenti dei figli naturali del defunto, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.
I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato all'eredità della persona in luogo della quale subentrano , o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa.

 

L'articolo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 79 del 1969 «limitatamente alla parte in cui esclude dalla rappresentazione il figlio naturale di chi, figlio o fratello del de cuius, non potendo o non volendo accettare, non lasci o non abbia discendenti legittimi».
 

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