Articolo
517. Separazione riguardo ai mobili.
Il diritto alla separazione riguardo ai mobili si
esercita mediante domanda giudiziale.
La domanda si propone con ricorso al tribunale del luogo dell’aperta
successione, il quale ordina l’inventario, se non è ancora fatto, e dà
le disposizioni necessarie per la conservazione dei beni stessi.
Riguardo ai mobili già alienati dall’erede, il diritto alla
separazione comprende soltanto il prezzo non ancora pagato.
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