Articolo
536. Legittimari.
Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità
o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli legittimi, i figli
naturali, gli ascendenti legittimi.
Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi.
A favore dei discendenti dei figli legittimi o naturali, i quali vengono alla
successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono
riservati ai figli legittimi o naturali.
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