Articolo 562. Insolvenza del donatario soggetto a riduzione.

Se la cosa donata č perita per causa imputabile al donatario o ai suoi aventi causa o se la restituzione della cosa donata non puņ essere richiesta contro l'acquirente, e il donatario č in tutto o in parte insolvente, il valore della donazione che non si puņ recuperare dal donatario si detrae dalla massa ereditaria, ma restano impregiudicate le ragioni di credito del legittimario e dei donatari antecedenti contro il donatario insolvente.
 

 

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