Articolo 565. Categorie di successibili.

Nella successione legittima l'ereditą si devolve al coniuge, ai discendenti legittimi e naturali, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, nell'ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo.
 

Questo articolo č stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 55 del 1979 «nella parte in cui esclude dalla categoria dei chiamati alla successione legittima, in mancanza di altri successibili, e prima dello Stato, i fratelli e le sorelle naturali riconosciuti o dichiarati, per contrasto con gli artt. 3 e 30 terzo comma Cost.».
Successivamente lo stesso articolo č stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 184 del 1990 «nella parte in cui, in mancanza di altri successibili all'infuori dello Stato, non prevede la successione legittima tra fratelli e sorelle naturali, dei quali sia legalmente accertato il rispettivo status di filiazione nei confronti del comune genitore».
 

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