Articolo 571. Concorso di genitori o ascendenti con fratelli e
sorelle.
Se coi genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e
sorelle germani del defunto, tutti sono ammessi alla successione del medesimo
per capi, purché in nessun caso la quota, in cui succedono i genitori o uno di
essi, sia minore della metà.
Se vi sono fratelli e sorelle unilaterali, ciascuno di essi consegue la metà
della quota che consegue ciascuno dei germani o dei genitori, salva in ogni caso
la quota della metà in favore di questi ultimi.
Se entrambi i genitori non possono o non vogliono venire alla successione e vi
sono ulteriori ascendenti, a questi ultimi si devolve, nel modo determinato
dall'articolo 566, la quota che sarebbe spettata a uno dei genitori in mancanza
dell'altro.
|