Articolo
580. Diritti dei figli naturali non riconoscibili.
Ai figli naturali aventi diritto al mantenimento, all'istruzione e
alla educazione, a norma dell'articolo 279
spetta un assegno vitalizio pari all'ammontare della rendita della quota di
eredità alla quale avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o
riconosciuta.
I figli naturali hanno diritto di ottenere su loro richiesta la capitalizzazione
dell'assegno loro spettante a norma del comma precedente, in denaro, ovvero, a
scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari.
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