Articolo 643. Amministrazione in caso di eredi nascituri.
Le disposizioni dei due precedenti articoli si applicano anche nel
caso in cui sia chiamato a succedere un non concepito, figlio di una
determinata persona vivente. A questa spetta la rappresentanza del
nascituro, per la tutela dei suoi diritti successori, anche quando
l’amministratore dell’eredità è una persona diversa.
Se è chiamato un concepito, l’amministrazione spetta al padre e, in
mancanza di questo, alla madre.
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