Articolo 677. Mancanza di accrescimento.

 
Se non ha luogo l’accrescimento, la porzione dell’erede mancante si devolve agli eredi legittimi e la porzione del legatario mancante va a profitto dell’onerato.
Gli eredi legittimi e l’onerato subentrano negli obblighi che gravano sull’erede o sul legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale.
Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di risoluzione di disposizioni testamentarie per inadempimento dell’onere.

 

 

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