Articolo 69. Diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza.

Nessuno è ammesso a reclamare un diritto in nome della persona di cui si ignora l'esistenza, se non prova che la persona esisteva quando il diritto è nato.
 

 

punto elenco Torna alla home page     
 
punto elenco Torna alla sommario della sezione